Obiezione sperimentazione animale

La legge 413/93, art. 4, comma 3 prevede che:

“ Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All’interno dei corsi sono attivate, entro l’inizio dell’anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell’esame. Le Segreterie di Facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale”

Si allega il testo della legge, ed il modulo per esercitare l’obiezione di coscienza nei riguardi della sperimentazione animale che dovrà essere compilato dagli interessati e consegnato sia al docente del corso che allo sportello della Segreteria Studenti.

Testo di legge 12 Ottobre 1993 n. 413 Fac Simile di Dichiarazione di Obiezione di Coscienza alla Sperimentazione Animale